ALCUNI CONTENUTI SU DL CONVERTITO IN LEGGE SU OBBLIGHI COMUNITARI
Il Parlamento approva definitivamente le modifiche ai decreti legislativi nn. 215 e 216 del 2003 contro le discriminazioni. In risposta alla procedura di infrazione avviata dalla Commissione europea contro l’Italia, il Parlamento ha modificato entrambi i decreti di recepimento delle direttive anti-discriminazione del 2000.
Le novità approvate definitivamente nella seduta di ieri 4 giugno, sono molteplici:
• MOLESTIE: all’articolo 2, comma 3, del decr. 215 e parole: “umiliante e offensivo“ sono sostituite dalle seguenti: “umiliante od offensivo;
• ONERE DELLA PROVA: il comma 3 del decr. 215 è sostituito dal seguente:
“3. Quando il ricorrente fornisce elementi di fatto, desunti anche da dati di carattere statistico, idonei a fondare, in termini precisi e concordanti, la presunzione dell’esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori, spetta al convenuto l’onere di provare l’insussistenza della discriminazione“;
• PROTEZIONE DELLE VITTIME: nuovo articolo Art. 4-bis aggiunto al decr. 215: “1. La tutela giurisdizionale di cui all’articolo 4 si applica altresì nei casi di comportamenti, trattamenti o altre conseguenze pregiudizievoli posti in essere o determinate, nei confronti della persona lesa da una discriminazione diretta o indiretta o di qualunque altra persona, quale reazione ad una qualsiasi attività diretta ad ottenere la parità di trattamento“;
Più nutrite ancora le modifiche introdotte al decr. 216, tra cui si segnalano:
• REQUISITI ESSENZIALI E DETERIMINANTI: aggiunto il riferimento alla finalità legittima
• FORZE ARMATE, SERVIZI DI POLIZIA, PENITENZIARI O DI SOCCORSO: abrogato il riferimento all’idoneità allo svolgimento delle funzioni
• ETA’: specificati i casi in cui è ammessa la disparità di trattamento
• ONERE DELLA PROVA: nuova formulazione dell’art. 4, c. 4: “4. Quando il ricorrente fornisce elementi di fatto idonei a fondare, in termini gravi, precisi e concordanti, la presunzione dell’esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori, spetta al convenuto l’onere di provare l’insussistenza della discriminazione“ – SI NOTI LA DIFFERENTE FORMULAZIONE RISPETTO AL TESTO DEL 215
• PROTEZIONE DELLE VITTIME: idem come sopra
• LEGITTIMAZIONE AD AGIRE: superato la restrizione posta alle sole organizzazioni sindacali, possono agire anche “le associazioni e le organizzazioni rappresentative del diritto o dell’interesse leso”
Testo: ed in allegato
Resoconti stenografici (1)
Resoconti stenografici (2)
Documento del Servizio studi del Senato, che riporta le censure della Commissione europea (in particolare da p. 117 a p. 128)