CONGRESSO CERTI DIRITTI 2009: RELAZIONE DI GUIDO ALLEGREZZA SUL DIRITTO DI FAMIGLIA
La famiglia e le sue forme
a cura di Guido Allegrezza, Coordinatore della Prima Commissione della Conferenza Permanente per la Riforma del Diritto di Famiglia.
Questa relazione è stata presentata nel corso del 2° Congresso nazionale dell’Associazione Radicale Certi Diritti (Bologna, 14 marzo 2009) ed è focalizzata sui temi di maggiore interesse per la comunità GLBT contenuti nella proposta di riforma del diritto di famiglia che il Partito Radicale si appresta a proporre al pubblico. Con l’occasione, prima di esprimere i valori che hanno sostenuto il processo di elaborazione avventuo in seno alla Commissione ed una sintetica esposizione delle proposte di riforma, desidero formulare i piei ringraziamenti più profondi a Bruno de Filippis, che con il suo instancabile impegno ed una pazienza proverbiale ha saputo coordinare il difficile lavoro di tutte le persone coinvolte. Parimenti, vorrei singraziare anche Chiara Lalli ed Enrichetta Buchli dalle quali ho tratto l’ispirazione ed il nutrimento spirituale indispensabile per lavorare con la “razionalità del diritto”, mantenendomi in ascolto delle ragioni del cuore e dell’amore, in questo sollecitato anche dalle numerose testimonianze di esperienze vive e vitali pervenute per diversi canali. Infine, una gratitudine profonda a Sergio Rovasio, che mi inonda di una fiducia ed una stima che sono certamente sproporzionate ai miei meriti, e che mi propone sempre sfide nuove, grazie alle quali non cesso mai di crescere e di sviluppare la mia esperienza.
Per un’esigenza di chiarezza del tutto personale, io vorrei precisare che non sono radicale, nel senso che non sono iscritto a nessuna delle formazioni che fioriscono nel mondo dei Radicali Italiani e del Partito Radicale Transnazionale, con la sola eccezione di Certi Diritti. Devo però riconoscere a questo gruppo di donne e di uomini delle innegabili qualità ed uno stile politico assolutamente unico. Da loro sto imparando molto e sto cercando di praticare con loro alcune esperienze e l’applicazione di valori che non ho ancora imparato a “maneggiare”. In questo senso, forse, è meglio dire che io ANCORA non sono radicale, nella più nobile accezione del termine, lasciando così aperta la porta ad un’ulteriore evoluzione del mio pensiero e della mia azione politica, anche nel caso questi trovassero collocazione in differenti formazioni politiche.
Nella comunità degli umani, la famiglia, nelle numerose e variabili forme in cui è stata intesa e composta nel corso dei millenni, assume da tempo immemorabile il ruolo di nucleo ed istituto sociale nel quale si cristallizza l’amore fra gli esseri umani. Alla famiglia che si forma nella società è riconosciuta una tutela più o meno intensa in funzione dei valori di una determinata collettività, della cultura da essa sviluppata e dalle regole che essa a deciso di darsi.
L’umanità, nel corso della sua esistenza ha sperimentato numerose concettualizzazioni dell’idea di famiglia e nella nostra epoca, contrariamente a quanto si possa pensare e nonostante i continui e ripetuti tentativi di “normalizzazione”, sono tuttora molte e variegate le forme che assume la famiglia come nucleo essenziale della società, cui dobbiamo lo stesso rispetto che diamo alla cultura e al contesto sociale che le hanno elaborate ed adottate.
È del tutto evidente che la famiglia basata sul matrimonio di una coppia eterosessuale costituisce un modello forte che ha una dimensione planetaria. Ma l’esistenza di un modello prevalente, non può indurre a ritenere che esso possa essere il solo modello degno di tutela, escludendo dall’ordinamento giuridico e dalla dovuta considerazione sociale tutte le altre forme in cui l’amore spinge gli uomini a riunirsi e a perseguire fini e progetti comuni. Un amore che si declina attraverso molteplici sfumature che vanno dalla solidarietà allo spirito di sacrificio, dall’affetto alla sessualità; circostanze e comportamenti non sempre tutti concomitanti e non necessariamente contemporaneamente presenti nello stesso ambito.
Provocate dalle inevitabili ed inarrestabili dinamiche evolutive delle società nelle quali l’equazione matrimonio=famiglia=coppia eterosessuale sopravvive da millenni, si pongono oggi nuove questioni che richiedono coraggiosi e decisi interventi volti ad allentare la rigidità del modello e a consentire di dare dignità e riconoscimento alle istanze di gruppi sociali che non trovano in esso una soluzione soddisfacente per assecondare i progetti di vita in comune dai quali la società stessa trova linfa vitale.
Decine di migliaia sono le coppie che vivono “come se fossero sposate”: famiglie alle quali nessuna dignità e nessuna tutela giuridica sono riconosciute. Corpi estranei all’ordinamento, queste famiglie “eterodosse” esistono e contribuiscono a costruire la società e a farla progredire: generano, educano ed allevano figli, lavorano e costituiscono esempi di solidarietà e di sostegno né più e né meno delle famiglie costituite con il matrimonio. Molte di queste “quasi famiglie” non fondate sul matrimonio, ma non meno “naturali” di quelle, sono formate da coppie di persone dello stesso sesso. Si tratta di persone che, grazie alla coscienza individuale e all’evoluzione della società, sentono, giustamente, che l’amore che fiorisce fra loro ha la stessa dignità di quello che unisce le più numerose coppie formate da persone di sesso diverso. E da questa semplice, quasi banale constatazione partono per maturare l’idea e la determinazione di unirsi e costituire una famiglia intesa nel senso comune del termine, usando tutte le forme e gli istituti che la società e l’ordinamento mettono a disposizione.
Peraltro, fermarsi all’idea che l’amore che unisce gli essere umani e li spinge alla vita in comune possa assumere solo la forma della famiglia, costituisce una schematizzazione poco convincente. La vita in comune, oltre alla forma della coppia, ha sempre costituito un elemento importante delle società e delle culture e ha spesso trovato sanzione e tutela nella costituzione di comunità monastiche e religiose, improntate alla sublimazione dell’amore umano e al sacrificio, basate su Regole di vita e di comportamento codificate e riconosciute da ordinamenti spirituali e secolari.
Fra la coppia e la comunità, si definisce uno spazio nel quale persone che condividono ideali, progetti, affetti e valori solidaristici, possono dar vita a formazioni para-familiari, anch’esse meritevoli di accettazione e di tutela in quanto libere scelte individuali di realizzazione della propria personalità o di partecipazione ad un progetto comune di affetto e solidarietà fra esseri umani.
Rifacendosi a questo schema di riferimento, fortemente improntato ai valori della laicità, della razionalità, della tolleranza e dell’inclusione il progetto di riforma del diritto di famiglia introduce alcune rilevanti innovazioni giuridiche che espandono il concetto di famiglia e le danno nuova dignità e nuove forme all’interno dell’or
dinamento giuridico e della vita sociale. Al di là del fatto puramente tecnico, che impone aggiustamenti anche di dettaglio sui quali ci si soffermerà più oltre con un taglio più specialistico, possiamo raggruppare gli interventi proposti nel progetto di riforma nell’elenco seguente.
1. Interventi sull’istituto del matrimonio.
2. Unioni libere;
3. Intese di solidarietà;
4. Comunità intenzionali.
Interventi sull’istituto del matrimonio
La più significativa innovazione consiste nell’esplicita attestazione che il matrimonio è accessibile anche alle coppie che sono formate da persone dello stesso sesso. Una tale specificazione, a ben vedere, non sarebbe strettamente necessaria, poiché nessuna disposizione dell’ordinamento individua nella differenza di sesso un impedimento alla celebrazione, sebbene vi siano disposizioni che parlano esplicitamente di moglie e di marito, facendo desumere uno specifico orientamento del legislatore o dell’ente regolatore verso un’implicita esclusione della coppia omosessuale dal matrimonio.
Si è dunque considerato necessario rimuovere ogni ambiguità e attestare il diritto delle coppie omosessuali a sanzionare la loro scelta affettiva con il matrimonio, parificando la coppia omosessuale unita in matrimonio, a tutti gli effetti, alla coppia eterosessuale, impropriamente considerata l’esempio della “società naturale” costituzionalmente rilevante. Dunque alla coppia omosessuale unita in matrimonio, nel progetto di riforma, sono riconosciuti esattamente gli stessi diritti che ha la coppia eterosessuale, ivi compresa la parità di status dei figli che nascono nell’ambito della coppia omosessuale, così come l’accesso all’adozione e all’affidamento, con modalità e procedure analoghe a quelle previste per la coppia eterosessuale.
Nel senso della parificazione dei soggetti, anche sul piano lessicale vengono rimossi termini di genere e si torna a parlare di sposi e di coniugi piuttosto che di marito e di moglie, ovvero di genitore, piuttosto che di padre o madre.
Di particolare rilievo, la disposizione che interviene sugli effetti delle sentenze dei Tribunali Ecclesiastici in tema di annullamento del matrimonio. Nella situazione attuale, se il tribunale ecclesiastico perviene a dichiarare la nullità di un matrimonio prima del pronunciamento del Tribunale Civile, il matrimonio si ha per mai celebrato comportando la perdita dei diritti connessi alla sepazione o al divorzio da parte del coniuge più debole. Con la proposta contenuta nel progetto, si pone rimedio a questa “via di fuga” spesso intrapresa per non adempiere obblighi di solidarietà post coniugale (mantenimento, alimenti, ecc.) e si ripristina uno stato di tutela, impedendo al coniuge più forte di approfittare di tale via di fuga per non assumersi le proprie responsabilità di fronte agli effetti di una scelta comune come quella di costruire un nucleo familiare.
Con l’idea di dare piena e pari dignità ai culti religiosi diversi da quelli regolati con i trattati di rilevanza costituzionale, si è inserita nella proposta di riforma anche una disposizione che estende a tutte le confessioni religiose la possibilità di celebrare matrimoni cultuali con effetti civili, sulla base di leggi speciali.
Le unioni libere
Una breve digressione merita l’antefatto che ha condotto ad inserire le unioni libere in questa proposta di riforma. Si tratta di un punto che ha comportato una lunga e approfondita discussione, che ha investito fatti e considerazioni che sono andate a toccare temi ed argomenti veramente profondi. Ad un certo momento dell’elaborazione bozza e della discussione si è presentata la necessità di intervenire sul modo con cui la famiglia si forma, ovvero sulla forma che ad essa si riconosce nell’ordinamento. Un orientamento più “rivoluzionario” prevedeva la sola possibilità di formare famiglie attraverso il matrimonio, nel quale però ai nubendi, si consentiva di stabilire delle deroghe agli obblighi che essi assumono in base al matrimonio (ad esempio la convivenza). Si sarebbe così ottenuto che esisteva una sola figura ordinamentale che lega “a doppio filo” la Costituzione e il Codice Civile e mette il matrimonio al centro della vita familiare, anche se con le deroghe pattuite dalle “parti contraenti”. Così facendo, non si sarebbe posta la necessità di creare un istituto “collaterale” sul modello dell’unione civile, bastando ai nubendi di scegliere il grado di elasticità del loro matrimonio, che sarebbe diventato così un “abito su misura” della coppia, piuttosto che un modello standardizzato.
L’altro orientamento, quello che poi ha prevalso, proponeva piuttosto di lasciare il matrimonio così com’è nella tradizione giuridica e sociale, con le modifiche precedentemente descritte, ed affiancargli un istituto più “moderno” derivato dalle esperienze straniere, in cui due individui possono sanzionare e vedere riconosciuta la loro unione dall’ordinamento, in funzione di una regolamentazione di base derogabile in parte e contrapposta al matrimonio come schema rigido ed immutabile.
L’istituto delle Unioni Libere risponde ad un’esigenza molto diffusa nella società, quella di poter dare rilievo giuridico alla formazione di una coppia che non desidera però vincolarsi in modo così stringente e “tradizionale” come quello offerto dal matrimonio.
Alla libera unione, ammessa anche fra zii e nipoti ed affini collaterali di secondo grado, la riforma prevede che si applichino le disposizioni vigenti per il matrimonio, con tutta una serie di eccezioni, lasciando comunque libera la coppia di concordare aspetti dei loro rapporti affettivi ed economici, opzione preclusa nella disciplina matrimoniale. In particolare, i “liberi consorti” possono escludere o regolamentare in modo autonomo gli obblighi di assistenza materiale e di coabitazione. Inoltre, possono escludere l’applicazione automatica delle disposizioni relative alla successione. Ma i liberi consorti possono anche prevedere altri o
bblighi rispetto a quelli previsti per il matrimonio oltre a sancire principi guida per lo svolgimento della vita comune. Per impedire l’affermarsi di stati di prevaricazione a danno di consorti più deboli, il progetto di riforma prevede espressamente che tutti le deroghe concordate fra i liberi consorti sono nulle se non vengono rispettati i principi di parità tra i consorti e di reciprocità dei diritti e dei doveri.
Sul piano del costume, la celebrazione della libera unione avviene con formalità analoghe a quelle previste per il matrimonio. L’unione libera viene così assimilata al matrimonio, pur distinguendosene in modo sostanziale, consentendole di inserirsi in un sistema di valori, costumi e tradizioni presistente, verso il quale non costituirebbero un punto di discontinuità traumatico.
Le intese di solidarietà
Questo nuovo istituto contenuto nel progetto di riforma si rivolge alle pluralità di persone che sono interessate a esperienze di vita in comune, fondate sull’impegno, la solidarietà e il legame affettivo. Dare a gruppi di questa natura che nascono nella società riconoscimento e tutela, equivale a dare alla società nuove opzioni. Sicuramente lontane dalle esperienze più proriamente familiari ravvisabili in altre parte del mondo ed in altre culture, le intese di solidarietà contribuiscono a cementare la società sviluppando e diffondendo il senso della solidarietà al di fuori dell’ambito tradizionale della famiglia
Pur mantenendo le distanze dalle diverse forme di matrimonio poligamico che si possono immaginare (indipendentemente dal fatto che esso sia di carattere poliginico o poliandrico, ovvero formato rispettivamente dall’unione di un uomo con più mogli e di una donna con più mariti), è innegabile che le intese di solidarietà costituiscono un “paracadute” attraverso il quale anche le forme di famiglia basate non su un rapporto di coppia, ma su un rapporto che coinvolge più di due persone, possano trovare forme di tutela che garantiscano le parti più deboli, mettendole al riparo da abusi che innegabilmente si potrebbero produrre ove si optasse per “non vedere” la realtà ed evitare di intervenire regolarizzando la posizione di un numero sempre crescente di gruppi familiari che si stabiliscono nel nostro paese sia per lo sviluppo dell’immigrazione, sia per l’evoluzione dei costumi sociali.
L’intesa di solidarietà costituisce un impegno forte, che si costituisce legalmente davanti all’ufficiale di stato civile e attraverso il quale le parti coinvolte regolano liberamente i loro rapporti personali e patrimoniali che trovano il loro “naturale” sviluppo all’interno di un percorso comune di vita che si fonda sull’affetto, sulla solidarietà e sulla effettiva convivenza. Il rapporto che si crea è dunque forte, non dissimile da quello delle unioni libere, ma basato su una relazione che lega più di due persone. Nell’ambito del percorso comune di vita che intendono compiere i conviventi assumono reciproci obblighi che possono prevedere impegni di solidarietà umana ed economica, di vita comune, di assistenza reciproca e collaborazione nell’interesse dell’unione. Ed è sul ruolo nelle proprie relazioni umane e nelle vicende di vita quotidiana che i conviventi si attribuiscono reciprocamente che si basano tali impegni.
Nell’intesa di solidarietà, dunque, i partecipanti sono liberi di determinare (con i necessari limiti di parità comunque previsti dall’ordinamento) i rapporti economice e assistenziali, anche in vista di un eventuale scioglimento del rapporto e possono anche stipulare convenzioni patrimoniali, analoghe a quelle indicate in relazione al matrimonio.
Le comunità intenzionali
In una prospettiva che si potrebbe definire con audace forzatura di monachesimo laico, si collocano invece le comunità intenzionali, altro istituto innovativo presente nel progetto di riforma, attraverso il quale le persone che condividono un progetto di vita fondato sulla convivenza continuativa, sulla comunione dei beni, sulla collettività delle decisioni, sulla solidarietà e sul sostegno reciproco tra gli aderenti, possono costituire una formazione sociale riconosciuta e tutelata direttamente dall’ordinamento. Le persone che partecipano alla comunità intenzionale e risiedono dunque insieme hanno diritti e doveri di natura mutualistica e solidaristica, che arrivano ad essere equiparati a quelli dei familiari (ad esempio, ai fini della possibilità di reciproca assistenza in ospedale).
Dato il carattere del legame che si instaura fra i suoi patecipanti, la comunità si costituisce per atto pubblico (rogato dal notaio o da pubblico ufficiale) fra un numero minimo di venti persone (si tratta di persone fisiche), compresi i minori emancipati e i figli dei partecipanti i quali dichiarano esplicitamente le proprie finalità di comunione e di residenza, le modalità con cui questa avverrà e con cui saranno prestate le attività di comune utilità. La comunità intenzionale si fonda su un ordinamento interno liberamente determinato dai partecipanti nel quale sono indicate le modalità per l’elezione delle cariche della comunità, per la formulazione e la presentazione del bilancio etico sociale, dei criteri di ammissione, delle modalità di scioglimento, degli obblighi devolutivi in caso di scioglimento, dei diritti economici del partecipante che receda dalla comunità.
Le comunità intenzionali che protraggono la loro esistenza per oltre tre anni possono richiedere la iscrizione in un apposito registro nazionale con la quale la comunità acquista la personalità giuridica, tutti i diritti, gli obblighi, i benefici e le qualità previste dalla legge in favore di detti soggetti e per i rapporti da essa disciplinati, nonché l’attribuzione di un trattamento normativo e fiscale equiparato a quello degli enti no profit ed ONLUS.