Trans/Trento: ordinanza del Tribunale per chiedere alla Consulta la costituzionalità dei requisiti per la riattribuzione del genere anagrafico.

Rendiamo nota l’ordinanza n. 228, con la quale il tribunale di Trento ha deciso di non interpretare la legge 14 aprile 1982, n. 164 nel senso di consentire la riattribuzione del genere anagrafico senza imporre interventi di sterilizzazione chirurgica, come pure hanno fatto altri giudici, ma di sollevare davanti alla Consulta la questione di legittimità costituzionale dell’art. art. 1,  primo  comma,  della medesima legge, in virtu’ del quale, come noto “la rettificazione si fa in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che  attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell’atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”.
Nell’ordinanza n. 228 si legge che «subordinare il diritto di scegliere la propria identità sessuale alla modificazione dei propri caratteri sessuali primari da effettuarsi  tramite  un  doloroso  e pericoloso intervento chirurgico, finisce col pregiudicare irreparabilmente l’esercizio del diritto stesso, vanificandolo integralmente». Subordinare l’identità sessuale di una persona a interventi di sterilizzazione chirurgica confligge insanabilmente sia con  l’art. 8 CEDU e con l’art. 2  Cost., i quali entrambi, consentono incondizionatamente ad ogni soggetto di vedersi riconosciuta la propria identità sessuale. Inoltre, condizionare il riconoscimento del diritto della personalità in esame, ad  un incommensurabile prezzo per la salute della persona confligge anche con gli articoli 3 e  32 Cost.
L’avvocato Schuster, che difende la persona trans nella causa trentina, ha ribadito: «la legge poteva già essere interpretata, come avvenuto da parte di altri giudici, nel senso che non è necessaria la sterilizzazione, né tanto meno interventi chirurgici. E’ comunque positiva la posizione fortemente ancorata ai diritti fondamentali fatta propria dai giudici di Trento, che la Corte costituzionale non potrà che condividere, facendo una volta per tutte chiarezza a livello nazionale sulla dignità che deve essere riconosciuta alle persone trans».
Yuri Guaiana, segretario dell’Associazione Radicale Certi Diritti, dichiara: « Dal 1997 ad oggi si registrano solo tre corti che abbiano riconosciuto ad una persona che non intende sottoporsi ad un’operazione chirurgica e senza che sia accertata la sua sterilità il diritto ad ottenere il cambio del genere anagrafico. Si tratta nell’ordine del Tribunale di Roma (dal 1997), di Rovereto e di Siena (dal 2013). La restante prassi va ancora nell’altro senso. La Consulta ha ora la possibilità di chiarire definitivamente che imporre la sterilizzazione chirurgica alle persone trans viola gravemente il loro diritto fondamentale all’identità di genere».

Comunicato Stampa dell’Associazione Radicale Certi Diritti

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