GLI EMENDAMENTI ANTIOMOFOBIA E TRANSFOBIA DEI RADICALI
Di seguito i sette emendamenti migliorativi del provvedimento antimofobia oggi in discussione alla Camera dei deputati (il cui voto è previsto domani, martedì 13 ottobre):
Emendamento 1
A.C. 1658 e A.C. 1882
EMENDAMENTO AL TESTO UNIFICATO APPROVATO DALLA COMMISSIONE
ART. 1
L’art. 1 è sostituito dal seguente:
“Art. 1-
1. Dopo l’art. 1 della Legge n. 122/1993 è aggiunto il seguente:
art. 1-bis (Discriminazione, odio o violenza per motivi connessi all’identità di genere, all’orientamento sessuale)
Le previsioni di cui alla presente legge si applicano anche nei casi di atti di discriminazione, odio o violenza per motivi connessi all’identità di genere ed all’orientamento sessuale.
2. All’art. 3, comma 1, Legge n. 122 del 1993, dopo la parola: “religioso”, sono aggiunte le seguenti: “o basato su orientamento sessuale o identità di genere”
On. Rita Bernardini
On. Matteo Mecacci
On. Marco Beltrandi
On. Maria Antonietta Farina Coscioni
On. Maurizio Turco
On. Elisabetta Zamparutti
Emendamento 2
A.C. 1658 e A.C. 1882
EMENDAMENTO AL TESTO UNIFICATO APPROVATO DALLA COMMISSIONE
ART. 1
L’art. 1 è sostituito dal seguente:
“Art. 1
All’art. 61, comma 1, del codice penale, dopo il numero 11-ter) è aggiunto il seguente:
11-quater) l’aver commesso il fatto per motivi connessi a discriminazione, odio o violenza relativi all’identità di genere e all’orientamento sessuale della persona vittima del reato”
On. Rita Bernardini
On. Matteo Mecacci
On. Marco Beltrandi
On. Maria Antonietta Farina Coscioni
On. Maurizio Turco
On. Elisabetta Zamparutti
Emendamento 3
A.C. 1658 e A.C. 1882
EMENDAMENTO AL TESTO UNIFICATO APPROVATO DALLA COMMISSIONE
ART. 1
All’art. 1 le parole “nei delitti non colposi contro la vita e l’incolumità individuale, contro la personalità individuale, contro la libertà personale e contro la libertà morale” sono soppresse.< /p>
On. Rita Bernardini
On. Matteo Mecacci
On. Marco Beltrandi
On. Maria Antonietta Farina Coscioni
On. Maurizio Turco
On. Elisabetta Zamparutti
Emendamento 4
A.C. 1658 e A.C. 1882
EMENDAMENTO AL TESTO UNIFICATO APPROVATO DALLA COMMISSIONE
ART. 1
All’art. 1 sostituire le parole: “per finalità all’orientamento o alla discriminazione sessuale della persona offesa del reato”, con le seguenti: “per motivi connessi all’orientamento sessuale o all’identità di genere della persona vittima del reato. La circostanza aggravante si realizza quando il reato è preceduto, accompagnato o seguito da atti o parole che ledano l’onore della persona vittima del reato o di gruppi di persone di cui fa parte, a ragione del suo orientamento sessuale o identità di genere, vera o presunta”.
On. Rita Bernardini
On. Matteo Mecacci
On. Marco Beltrandi
On. Maria Antonietta Farina Coscioni
On. Maurizio Turco
On. Elisabetta Zamparutti
Emendamento 5
A.C. 1658 e A.C. 1882
EMENDAMENTO AL TESTO UNIFICATO APPROVATO DALLA COMMISSIONE
ART. 1
All’art. 1 sostituire le parole: “per finalità all’orientamento o alla discriminazione sessuale della persona offesa del reato”, con le seguenti: “per motivi connessi all’orientamento sessuale o all’identità di genere della persona vittima del reato”.
On. Rita Bernardini
On. Matteo Mecacci
On. Marco Beltrandi
On. Maria Antonietta Farina Coscioni
On. Maurizio Turco
On. Elisabetta Zamparutti
Emendamento 6
A.C. 1658 e A.C. 1882
EMENDAMENTO AL TESTO UNIFICATO APPROVATO DALLA COMMISSIONE
ART. 1
All’articolo 1, dopo le parole “discriminazione sessuale” aggiungere le parole “o alla transessualità”.
On. Rita Bernardini
On. Matteo Mecacci
On. Marco Beltrandi
On. Maria Antonietta Farina Coscioni
On. Maurizio Turco
On. Elisabetta Zamparutti
Emendamento 7
A.C. 1658 e A.C. 1882
EMENDAMENTO AL TESTO UNIFICATO APPROVATO DALLA COMMISSIONE
ART. 1
Dopo l’art. 1, è aggiunto il seguente:
“Art. 1 bis .
1. Il Governo entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, approva, sentite le Commissioni parlamentari competenti, un Piano triennale contro le discriminazioni, con riferimento a quanto previsto dall’art. 13 del Trattato CE, anche in coordinamento con le attività previste ai sensi delle Direttive 2000/43/EC e 2000/78/EC già recepite dall’ordinamento italiano.
2. Il Piano deve prevedere obiettivi, risorse e metodi di valutazione per il monitoraggio, la prevenzione, il contrasto e l’assistenza alle vittime di discriminazione o atti di violenza connessi all’identità di genere, all’orientamento sessuale, alla religione, all’origine etnica o geografica, all’età o alla condizione di disabilità della persona vittima del reato o della discriminazione. Il Piano deve prevedere, tra l’altro, specifiche campagne di comunicazione sociale ed iniziative di educazione – anche sui temi connessi alla sessualità umana – nelle scuole e presso l’associazionismo giovanile.
3. Il Piano deve inoltre prevedere la trasformazione dell’UNAR in Agenzia Nazionale contro le discriminazioni che, in autonomia dal Governo e con l’assegnazione alla stessa di adeguate risorse, diventi il soggetto che sovrintende e gestisce l’attuazione del Piano nazionale stesso ”.
4. all’onere derivante dal presente articolo si provvede a valere sul fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita’ (art. 19, comma 3 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con legge 248/2006).
On. Rita Bernardini
On. Matteo Mecacci
On. Marco Beltrandi
On. Maria Antonietta Farina Coscioni
On. Maurizio Turco
On. Elisabetta Zamparutti