Rainbow flag Comunicati stampa il Parlamento ha modificato entrambi i decreti di recepimento delle direttive anti-discriminazione del 2000.
">

ALCUNI CONTENUTI SU DL CONVERTITO IN LEGGE SU OBBLIGHI COMUNITARI

Il Parlamento approva definitivamente le modifiche ai decreti legislativi nn. 215 e 216 del 2003 contro le discriminazioni. In risposta alla procedura di infrazione avviata dalla Commissione europea contro l’Italia, il Parlamento ha modificato entrambi i decreti di recepimento delle direttive anti-discriminazione del 2000.
Le novità approvate definitivamente nella seduta di ieri 4 giugno, sono molteplici:
•    MOLESTIE: all’articolo 2, comma 3, del decr. 215 e parole: “umiliante e offensivo“ sono sostituite dalle seguenti: “umiliante od offensivo;
•    ONERE DELLA PROVA: il comma 3 del decr. 215 è sostituito dal seguente:
        “3. Quando il ricorrente fornisce elementi di fatto, desunti anche da dati di carattere statistico, idonei a fondare, in termini precisi e concordanti, la presunzione dell’esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori, spetta al convenuto l’onere di provare l’insussistenza della discriminazione“;
•    PROTEZIONE DELLE VITTIME: nuovo articolo Art. 4-bis aggiunto al decr. 215: “1. La tutela giurisdizionale di cui all’articolo 4 si applica altresì nei casi di comportamenti, trattamenti o altre conseguenze pregiudizievoli posti in essere o determinate, nei confronti della persona lesa da una discriminazione diretta o indiretta o di qualunque altra persona, quale reazione ad una qualsiasi attività diretta ad ottenere la parità di trattamento“;

Più nutrite ancora le modifiche introdotte al decr. 216, tra cui si segnalano:
•    REQUISITI ESSENZIALI E DETERIMINANTI: aggiunto il riferimento alla finalità legittima
•    FORZE ARMATE, SERVIZI DI POLIZIA, PENITENZIARI O DI SOCCORSO: abrogato il riferimento all’idoneità allo svolgimento delle funzioni
•    ETA’: specificati i casi in cui è ammessa la disparità di trattamento
•    ONERE DELLA PROVA: nuova formulazione dell’art. 4, c. 4:     “4. Quando il ricorrente fornisce elementi di fatto idonei a fondare, in termini gravi, precisi e concordanti, la presunzione dell’esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori, spetta al convenuto l’onere di provare l’insussistenza della discriminazione“ – SI NOTI LA DIFFERENTE FORMULAZIONE RISPETTO AL TESTO DEL 215
•    PROTEZIONE DELLE VITTIME: idem come sopra
•    LEGITTIMAZIONE AD AGIRE: superato la restrizione posta alle sole organizzazioni sindacali, possono agire anche “le associazioni e le organizzazioni rappresentative del diritto o dell’interesse leso”

Testo:  ed in allegato
Resoconti stenografici (1)

Resoconti stenografici (2)
 
Documento del Servizio studi del Senato, che riporta le censure della Commissione europea (in particolare da p. 117 a p. 128)

È la prima volta che passi di qua?

Siamo un’associazione che si occupa di libertà sessuali, fuori da ghetti e stereotipi. Non pensiamo di essere una minoranza semplicemente perché ci occupiamo delle libertà di tutti: anche delle tue. Se ti è piaciuto quello che hai letto, torna più spesso: abbiamo tante cose di cui ci occupiamo da raccontarti. Tutte queste cose le facciamo solo grazie a chi ci sostiene. Puoi farlo anche subito.

Dona ora

Vuoi dare una mano?

Iscriviti a Certi Diritti per un anno. Sono 50 euro spesi bene. Per la tua libertà e quella di tutte e tutti. Troppi? Puoi anche donare 5 euro al mese.

Iscriviti

Chi te lo fa fare?

Di darci dei soldi per portare avanti quello che facciamo già adesso senza chiederti nulla? Nessuno: però se nessuno dona o si iscrive per sostenere i costi delle nostre attività, queste attività non si faranno. E saremo tutti un po’ meno liberi e con meno diritti.

Dona ora

Newsletter

Iniziative, appuntamenti…
Rimani in contatto!

Facebook Twitter Instagram Whatsapp